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Giovanni Salcuni

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Norme

PPWR e compostabili / Un Regolamento confusionario

Incapace di distinguere riciclabilità da compostabilità, col risultato di penalizzare un settore e aumentare i rifiuti

Giovanni Salcuni

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A seguito della guida pubblicata su COM.PACK 75 in allegato e dedicata a "Compostabili e PPWR: cosa si può e come", riceviamo un commento argomentato da un lettore che apprezza i cintenuti dell'allegato ma 'rincara la dose'. La parola a Giovanni Salcuni, Sales and Marketing Director Italy di Biotec.


Il nuovo Regolamento Europeo sugli imballaggi è ormai in vigore ed offre interessanti punti di discussione soprattutto sul tema degli imballaggi compostabili.
L’aspettativa era alta, in particolare per le novità in questo settore che attendeva maggior chiarezza e supporto legislativo, considerando lo sviluppo che c’è stato negli ultimi 20 anni e la necessità di tutela e di prevenzione, ed ostacolo nei confronti di comportamenti illeciti. Purtroppo, cio’ che è stato prodotto induce solo a confusione e non tutela affatto il settore. Si parte infatti da concetti sbagliati che dimostrano quanto poca conoscenza sulla materia abbia avuto chi è stato chiamato a legiferare.
Prima di tutto appare evidente che la Commissione non ha ben chiari i concetti di riciclabilità e compostabilità: infatti, un prodotto è riciclabile quando a fine vita può essere riprocessato nella sua filiera e re-immesso sul mercato. Un prodotto è compostabile quanfo viene 'smaltito' nella sua filiera perdendo totalmente di visibilità e disgregandosi totalmente attraverso l’azione di microbatteri, umidità e calore. È esattamente quello che avviene nella filiera della raccolta dei rifiuti umidi organici secondo quanto disciplinato dalla Norma EN13432 in condizioni di compostabilità industriale per tutti quei prodotti certificati in conformità di quella norma.
Tali rifiuti, raccolti adeguatamente proprio con sacchetti compostabili, diventano poi fertilizzante organico oppure bio gas. Quindi ci troviamo di fronte a due diversi concetti di fine vita di un prodotto. Ecco perché lascia davvero sgomenti cio’ che dice il PPWR quando stabilisce che non tutti gli imballaggi compostabili possono essere smaltiti nei rifiuti umidi organici se non appartengono alla lista approvata, a meno che non venga provata la contemporanea riciclabilità.
Ora, al di la del fatto che pressoché tutti i prodotti compostabili presenti sul mercato di fatto non sono “ imballaggi” (sacchetti, piatti, cannucce, bicchieri, buste non credo possano essere considerati tali), di fatto un prodotto, sulla base dei concetti espressi, o è riciclabile o è compostabile. Le ragioni della Commissione pare siano quelle di voler evitare che un prodotto compostabile, a fine vita, venga erroneamente intercettato nella filiera di altri prodotti riciclabili.
Ma asserendo cio’, si dimentica del tutto che ( soprattutto in Italia) esiste da anni un'efficiente filiera di raccolta dei rifiuti umidi organici; inoltre non si tiene conto poi che comportamenti sbagliati possono esistere in ogni settore ( per esempio mettendo un barattolo di vetro nell’indifferenziata).
Tuttavia, non si può non ricordare che anche per i prodotti compostabili esiste una forma di riciclo. Infatti, durante la lavorazione, gli scarti di produzione vengono riprocessati e riutilizzati dalle aziende che li utilizzano. Inoltre, eventuali eccessi di scarto di produzione possono essere avviati a specifiche aziende che del riciclo e re-immissione sul mercato di scarti di produzione compostabili ne fanno la loro attività.
Di fatto, ogni materiale compostabile può essere riciclato e re-introdotto sul mercato dal suo scarto di produzione. In altre parole, nei confronti dei prodotto compostabili esiste il perfetto ciclo di fine vita attraverso il riciclo meccanico interno ed esterno degli scarti e attraverso la raccolta dei rifiuti umidi organici. Quella stessa raccolta che, va ricordato soprattutto alla Commissione, è un obbligo di di legge europeo da Gennaio 2023. A mio avviso, allo stato attuale, ogni prodotto compostabile e conforme alla Norma EN 13432 puo’, anzi, deve essere smaltito nei rifiuti umidi organici in quanto:

  • esiste una doppia filiera ( riciclo meccanico e compostabilita industriale)
  • praticamente tutti i prodotti compostabili presenti sul mercato di fatto non sono veri e propri imballaggi e quindi non dovrebbero essere intercettati da un regolamento confuso e contraddittorio.
    La Commissione avrebbe dovuto concentrarsi su alcuni temi: come prevenire e punire adeguatamente ogni comportamento illecito: identificare un prodotto compostabile; consentirn piu facilmente alle masse compostabili il suo giusto conferimemento, supportare a livello legislativo un settore emergente.
    Così, invece, il rischio generato dal PPWR sarà quello di compromettere un importante settore industriale come già era accaduto con la chimica e l’automotive. Mi auguro che la pressione da parte delle associazioni di settore contribuisca a rivedere punti importanti di un regolamento scritto evidentemente da chi non ha comprtenza settoriale.