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Margherita Sensi

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Margherita Sensi

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Il diritto comunitario si distingue in diritto primario, che ha la sua fonte fondamentale nei trattati istituitivi, e in diritto derivato che si concretizza negli atti delle istituzioni UE.

La direttiva. La direttiva rappresenta, con il regolamento, lo strumento giuridico fondamentale in ambito UE. E’ approvata, su proposta della Commissione, dal Consiglio o congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento. Ha come obiettivo il riavvicinamento delle legislazioni, tramite l’armonizzazione delle norme. Può avere portata individuale, cioè essere indirizzata ad uno Stato membro, o portata generale. In ogni caso è indirizzata solo agli Stati, non ai singoli cittadini. Non è obbligatoria in tutti i suoi elementi, poiché vincola i/i destinatario/i solamente al raggiungimento di un fine, lasciandolo libero di scegliere la strada per raggiungerlo. Produce, cioè, un’obbligazione di risultato, salvaguardando così la specificità dei diversi ordinamenti. In altri termini in una prima fase, che avviene a livello comunitario, è fissato in modo vincolante l’obiettivo ed è stabilito il termine – che può essere piuttosto lungo per direttive complesse- entro il quale i destinatari devono adempiere. In una seconda fase la direttiva diviene obbligatoria nello Stato membro attraverso un provvedimento di recepimento (legge, atto avente forza di legge, decreto). Si tenga presente, sul punto, che il diritto comunitario ha prevalenza sugli ordinamenti interni degli Stati. Ciò comporta la possibilità (non l’obbligo) di attenersi ad una direttiva anche prima che essa sia recepita.

In Italia l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento comunitario avviene attraverso:

  1. - disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con quelle comunitarie
  2. - disposizioni necessarie a dare attuazione alle direttive, attraverso il conferimento al Governo delega legislativa
  3. - autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive.

Il regolamento. Come la direttiva anche il regolamento è approvato, su proposta della Commissione, dal Consiglio o congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Ha portata generale, cioè si  rivolge sia agli Stati membri sia alle persone fisiche e giuridiche. A differenza della direttiva, l’applicabilità di un regolamento è diretta. Produce, quindi, i propri effetti negli ordinamenti nazionali senza che sia necessario alcun provvedimento di recepimento o d'adattamento. In altri termini, al regolamento occorre attenersi così come ci si attiene ad una norma di diritto nazionale. Infine va osservato che si tratta di un provvedimento obbligatorio in tutti suoi elementi.

La decisione. E’ l’atto giuridico attraverso il quale si regolamenta un caso specifico. Più precisamente, attraverso questo provvedimento, le istituzioni UE possono imporre ad uno Stato membro o ad un cittadino di intraprendere un’azione o di astenersi o conferire diritti e doveri. Generalmente la decisione destinata a singoli soggetti è emanata dalla Commissione, mentre quella indirizzata agli Stati membri è emanata dal Consiglio. E’ da segnalare che per la sua portata individuale, ovvero per l’indirizzarsi ad un singolo Stato membro o ad una specifica persona fisica o giuridica, essa si distingue dal regolamento. Infine si ricorda che, a differenza della direttiva, la decisione è vincolante in tutti i suoi elementi.

La raccomandazione. Suggerisce al destinatario un determinato comportamento consono agli interessi comunitari, senza imporre alcun obbligo giuridico. Può essere emanata dal Parlamento, dal Consiglio o dalla Commissione.

Il parere. Chiarisce il punto di vista dell’organo che l’emette in riferimento ad una determinata questione. Autori di pareri possono essere - oltre che il Consiglio, la Commissione ed il Parlamento europeo- il Comitato economico e sociale ed il Comitato delle Regioni.