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EPAL / Crescita record per produzione e riparazione

Superati i 130 milioni di pezzi nel 2021. Al via una legge sull'interscambio

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Pallet a interscambio

Secondo l'associazione internazionale EPAL, nel 2021 la produzione di bancali a interscambio è cresciuta del 5,5% pari a 101,3 milioni di pezzi, rispetto ai 96,1 dell'anno precedente. La riparazione è cresciuta del 7,6%, e la produzione di box pallet del 66,7%, pari a 288mila pezzi.

EPAL interscambio
In totale, l'immesso al consumo in Europa e nel mondo è stato di 130,8 milioni di pallet EPAL. Tra le ragioni dell'incremento, la ripresa post pandemica, la competizione sulla materia prima con altri settori (edilizia e cartario), le speculazioni finanziarie, la crisi ucraina. A risentirne i listini del legno ma anche del ferro (chiodi). A beneficiarne, riutilizzo e soprattutto noleggio.

EPAL interscambio
Infine, per il mercato italiano un potente moltiplicatore dei benefici connessi al sistema EPAL potrebbe arrivare dal DDL S. 2506 approvato lo scorso 12 maggio dal Senato e in attesa di approvaizone dalla Camera: normerà l'interscambio e porrà vincoli a tutti gli attori della filiera, standano i 'furbi' che ancora oggi non restituiscono o restituiscono qualità infime rispetto a quella dei pallet consegnati per sfruttare l'investimento altrui. Se approvata, la legge preverrà una sorta di 'reato ambientale', in quanto ostacolare l'interscambio riducendone i vantaggi costituisce un danno indiretto all'ambiente e preclude la possibilità di inserire l'interscambio nei bilanci di sostenibilità delle imprese.

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e definizioni)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci.
  2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:
    a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;
    b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;
    c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.
  3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono dei documenti di riferimento su scala mondiale.
    Art. 2.
    (Disciplina del sistema di interscambio di pallet)
  4. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 1,
    Senato della Repubblica Pag. 7
    DDL S. 2506 - Senato della Repubblica
    XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2506
    sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.
  5. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 1 è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.
  6. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione, il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti, Al voucher si applica l'articolo 1992 del codice civile.
  7. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun palletdeterminato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituito. È fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.
  8. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui alla presente legge è nullo.
  9. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, istituita presso il Ministero della transizione ecologica, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.
  10. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni della presente legge alla struttura di cui al comma 6.
    Art. 3.
    (Clausola di invarianza finanziaria)
  11. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.