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Norme

Cauzione / Una legge 'facoltativa' nel settore bevande

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cauzionamento

Una legge renderà facoltativa a partire dal nuovo anno l'introduzione di sistemi di cauzionamento per gli imballaggi riutilizzabili in plastica, vetro e metallo destinati a contenere bevande.

Il carattere della norma è quindi volontario, riguarda l'introduzione della cauzione nei riutilizzabili esistenti e non prescrive che tutti gli imballaggi per bevande in plastica, vetro e metallo debbano essere riutilizzabili e cauzionati; la disposizione si ispira concettualmente in parte ai sistemi già esistenti di fatto negli imballaggi riutilizzabili secondari e terziari, in parte ai sistemi esistenti in altre nazioni europee. Quindi, di innovativo nella norma in discussione ci sono soltanto due punti: due ministeri avocano a sè la responsabilità di determinare tempi e modalità e viene introdotto il concetto di incentivo agli operatori del commercio qualora sostengano questa modalità (peraltro già esistente).

In attesa di conoscere il parere favorevole delle due camere ed eventuali emendamenti, si sottolinea un'importante assenza nell'azione concertata dei due ministeri: manca la partecipazione del ministero della salute, il cui contributo appare determinante nello stabilire e controllare gli indicatori della conformità all'uso alimentare, l'assenza di contaminanti di qualsiasi genere, la sicurezza per i consumatori, temi di grande attualità considerando che Covid 19 è oramai endemico e non più pandemico.

Pubblichiamo parte della legge 29 luglio 2021, n. 108 relativa alla cauzione sugli imballaggi, dal 23 agosto in discussione alle camere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

dopo la lettera i) è inserita la seguente: «i-bis) all’articolo 219-bis:

  1. al comma 1, le parole: “Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l’utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi" sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un’economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi”;
  2. dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    “1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande”;
  3. il comma 2 è sostituito dal seguente:
    “2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’artico- lo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:
    a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;
    b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;
    c) i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l’imballaggio;
    d) le premialità e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;
    e) l’eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;
    f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;
    g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori”»

In base alla direttiva 2008/98/CE, per riutilizzo si intende "qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti".