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Norme

Refill / A quando una legge specifica?

E' l'Europa a chiedere di fare prevenzione col riutilizzo

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Un marchio forte che non ha paura di proporre la ricarica, soprattutto se il risparmio è di quasi un euro. Ma la prova del 9 su quanto il consumatore capirà il messaggio, arriverà quando Real Chimica proporrà un altro tipo di ecoricarica, quella in imballaggi flessibili. Per ora, il consumatore impara che un erogatore con pompa a precarica, il trigger, ha un ciclo di funzionamento molto più lungo di quello previsto per il contenuto di un solo flacone. E non è poco.

Ad oggi non vi sono incentivi sul riutilizzo nel settore degli imballaggi polimerici, mentre ve ne sono in quello degli imballaggi in legno: PEREPAL, gestito dal consorzio Conlegno e riconosciuto del consorzio Rilegno di Conai per i pallet, dal 1° gennaio di quest'anno ha ridotto ad appena il 10% il peso da considerare per calcolare il CAC Conai se il produttore-riparatore aderisce al sistema monitorato e dimostra di produrre per circuiti controllabili e controllati beni riusabili e riparabili, e di aver attuato riparazione e reimmissione sul mercato.

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Perché allora non istituire un'analoga agevolazione per aziende che si avvalgono di imballaggi in altri materiali? Il sistema Conai non doveva fare prevenzione favorendo il riuso? La direttiva europa 2018/852 non lascia adito ad interpretazioni: a meno che non si voglia ammettere di aver scelto consapevolmente la modalità di gestione dei rifiuti da imballaggio meno efficace...

(4) La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per incrementare l’efficienza delle risorse e ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente. È importante pertanto che gli Stati membri adottino misure adeguate per incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e il riutilizzo degli imballaggi. Tali misure possono includere l’utilizzo di regimi di deposito-cauzione e altri incentivi, quali la fissazione di obiettivi quantitativi, il computo del riutilizzo ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e la differenziazione dei contributi finanziari per gli imballaggi riutilizzabili nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per promuovere la diffusione degli imballaggi riuti­lizzabili e per conseguire una riduzione del consumo di imballaggi non riciclabili e di imballaggi eccessivi.
(5) Poiché il riutilizzo consente di evitare l’immissione di nuovi imballaggi sul mercato e l’aumento del volume di rifiuti di imballaggio prodotti, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e gli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo dovrebbero essere conteggiati ai fini del conseguimento dei rispettivi obiettivi di riciclaggio degli imballaggi.