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Margherita Sensi

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Consideriamo ora le fonti del nostro ordinamento, tenendo conto che esse sono ordinate secondo una gerarchia precisa.  In virtù di tale principio una fonte inferiore non può derogare ad una superiore. Nell’ordine sono:

  1. - la Costituzione
  2. - le leggi costituzionali e di revisione costituzionale
  3. - le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge
  4. - i decreti ministeriali
  5. - le circolari
  6. - gli usi
La Costituzione. Detta le regole ed i principi fondamentali sui quali si basa l’ordinamento. A questa devono attenersi tutte le norme che occupano un gradino inferiore nella gerarchia delle fonti. Su di essa incidono le leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Tali leggi, a differenza di quanto avviene per le leggi ordinarie, devono essere approvate dal Parlamento con una procedura particolare (cfr. art.138 della Costituzione).

Norme di primo livello. Considerando la Costituzione di livello zero, intendiamo con il termine “norme di primo livello” principalmente le fonti seguenti:

  1. - legge
  2. - codici
  3. - Decreto del Presidente della Repubblica (s’abbrevia con D.P.R.)
  4. - Decreto legislativo  (s’abbrevia con D.lgs. o D.L.vo)
  5. - Decreto legge (s’abbrevia con D.L.)
La legge. E’ adottata dal Parlamento, con approvazione sia della Camera sia del Senato, e promulgata dal Presidente della Repubblica.

I codici. Si tratta di leggi aventi forma di una raccolta di norme sistematica e pressoché completa, relativa ad un ampio settore dell’ordinamento. In Italia i codici principali sono i seguenti:

  1. - codice civile (s’abbrevia con c.c.)
  2. - codice di procedura civile (s’abbrevia con c.p.c.)
  3. - codice penale (s’abbrevia con c.p.)
  4. - codice di procedura penale (s’abbrevia con c.p.p.)
Decreto del Presidente della Repubblica. E’ un provvedimento avente valore di legge (cfr. art.87  della Costituzione). Si segnala che con questo strumento sono approvati anche  i testi unici, ovvero raccolte di norme per disciplinare una determinata materia.

Decreto legislativo. E’ un atto che ha forza di legge. E’ adottato dal Governo, sulla base di una legge delega,  ed emanato dal Presidente della Repubblica. Sono escluse materie relative al campo costituzionale, elettorale, di politica estera, di ratifica dei trattati internazionali e d'approvazione ed approvazione di bilanci.

Decreto legge. Si tratta di un provvedimento adottato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica per motivi di necessità e d’urgenza.Rimane in vigore 60 giorni a partire dal giorno in cui è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Dopo questo termine decade od è convertito in legge.

 Le norme di secondo livello. Per norme di secondo livello intendiamo, fondamentalmente:

  1. -        il decreto ministeriale (s’abbrevia con D.M.)
  2. -        il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (s’abbrevia con D.P.C.M.)
Sono quindi atti dell’esecutivo, adottati nell’ambito delle competenze specifiche.

Le norme di terzo livello. Ci riferiamo, in particolare, alle circolari ministeriali. Esse hanno carattere esplicativo, precisando come debba avvenire la corretta attuazione di principi legislativi.

Gli usi o le consuetudini. Tra le fonti di diritto dobbiamo annoverare anche gli usi. Essi, però, hanno efficacia solo se espressamente richiamati da leggi  o decreti (art.8 c.c.).

Efficacia delle norme. Il momento in cui una norma diventa efficace, cioè vincola i suoi destinatari,  è quello della sua entrata in vigore che avviene attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (o nel Bollettino regionale). Questo momento coincide, generalmente, con il quindicesimo giorno successivo alla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La norma perde, invece, efficacia per:

  1. -        decorso del termine, quando è la norma stessa a prevedere un periodo di vigenza
  2. -        per annullamento, quando sono violati i principi di gerarchia o di competenza
  3. -        per abrogazione, quando una nuova norma toglie efficacia ad una precedente.