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Margherita Sensi

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Acronimo per Tassa Rifiuti E Servizi. E’ la nuova tassa annuale (anno solare) in vigore dall’1 gennaio 2013 che comprende, sostituisce ed amplia i tributi comunali sui rifiuti e sui servizi. Norma la materia dei RSU e RSAU ma anche dei servizi indivisibili, cioè che per loro stessa natura non possono essere commisurati all’usufrutto di singoli e imprese come l’illuminazione pubblica, la cura del verde su aree pubbliche, la manutenzione e lo spazzamento delle strade, il servizio di vigilanza urbana, ecc. Rispetto a TARSU, TIA 1 e TIA 2, la TARES si differenzia innanzitutto per il proprio obiettivo: garantire che i costi dei servizi sui rifiuti e quelli indivisibili siano interamente coperti dalle collettività locali (infrastrutture e strumenti per la gestione dei servizi) senza generare ‘conti in rosso’ e il relativo ricorso ad interventi finanziari di altri enti o dell’amministrazione centrale dello Stato. Rispetto alle norme precedenti, TARES si compone di un tributo dovuto per la gestione dei rifiuti e una quota relativa ai servizi indivisibili, con l’introduzione progressiva di criteri proporzionali. In particolare, riprende i concetti di commisurazione a parametri coerenti con il reale potenziale di produzione dei rifiuti:

  • superficie catastale anziché calpestabile considerata solo in fase transitoria
  • composizione del nucleo famigliare
  • gestione autonoma degli RSAU con sgravi tariffari per imprese che usufruiscono di servizi concorrenti ai servizi ambientali municipali o pubblici
  • classificazione delle categorie di attività con produzione di rifiuti.

In sintesi, ecco alcuni punti che caratterizzano e differenziano la TARES dalle precedenti norme:

Comma 3-Da chi è dovuto il tributo: possessori, occupatori o detentori di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (RSU+RSAU). Si potrebbe estendere perciò l’obbligo ad aree fino a ieri escluse, come verde interno al perimetro aziendale, parcheggi, locali adibiti a impianti per la produzione di energia, ecc., a meno che sia provata l’impossibilità a produrre rifiuti o la produzione di rifiuti speciali che il produttore avvia a recupero in forma ‘privata’.

Comma 9-Entità della Tariffa: in linea generale è commisurata a quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e in base agli usi e alle tipologie di attività. In via provvisoria si dovrà fare riferimento alla superficie dichiarata o accertata fino ad oggi (TARSU, TIA 1 e TIA 2). Quando avverrà la revisione del Catasto, i Comuni comunicheranno ai contribuenti le nuove superfici imponibili, determinate come l’80% di quelle catastali in accordo ai criteri del DPR n.138/1998. Qui si evidenzia la prima possibile previsione di incremento, perché nella superficie complessiva potrebbero rientrare anche aree fino a ieri esenti, come parcheggi e aree a verde).

Comma 9-bis-Revisione dati catastali: privati e imprese comunicano normalmente ai Comuni le variazioni dei dati catastali tramite apposita dichiarazione, ma questi dati possono non collimare con i dati topografici del Comune e nemmeno con i dati in possesso dell'Agenzia del Territorio e con i dati gestiti dalle Provincie. Per determinare correttamente la superficie imponibile, occorre quindi allineare e correggere i dati catastali. Fino a quando ogni Comune non avrà svolto questa 'bonifica', la TARES sarà riferita alle superfici dichiarate o accertate seguendo la procedura prevista dalle precedenti norme TARSU, TIA1 e TIA 2. Il completamento della revisione catastale potrebbe quindi comportare un aumento della superficie imponibile. E questo elemento è il secondo fattore di potenziale incremento del tributo.

Comma 10-Rifiuti Speciali: nel determinare la superficie imponibile sono escluse le aree che generano rifiuti speciali, sempre che il produttore dimostri che i rifiuti prodotti siano trattati a norma di legge.

Comma 11-Composizione della tariffa: deve considerare i costi degli investimenti per le opere, gli ammortamenti, la gestione dei servizi e la reale entità del servizio svolto, compresi quelli eventuali di discarica.

Comma 13-Servizi indivisibili: alla tariffa relativa alla gestione dei rifiuti si applica una maggiorazione minima di 0,30 euro e massima di 0,40 al mq, a discrezione dei singoli comuni e in base a dove si trova l'immobile.; la maggiorazione serve per finanziare servizi prevalentemente non riferiti alla gestione dei rifiuti (illuminazione, manutenzione strade e verde pubblico, polizia municipale).

Commi dal 15 al 20- Modulazioni della tariffa: al comma 17 si specifica che sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata delle sole utenze domestiche, e il comma 18 prevede analoga disposizione per produttori di RSAU (attività economiche)che dimostrino di aver avviato a recupero i suddetti rifiuti. Tutte le modulazioni o esenzioni si riferiscono anche alla maggiorazione per i servizi indivisibili.

Comma 29-Si paga per quanto si produce: i Comuni che possono misurare esattamente la produzione dei rifiuti soggetto per soggetto possono applicare tariffe per corrispettivi rifiuti conferiti e non presunti in base ad altri criteri (superfici, reddito, tipo d'attività).

Commi 33, 34 e da 39 a 43 - Dichiarazioni e sanzioni: il Comune ha l’obbligo di approvare il regolamento specifico nel quale è compreso il modulo che i contribuenti devono compilare e riconsegnare quale dichiarazione da presentarsi in relazione all’inizio dell’occupazione o detenzione delle superfici assoggettabili al tributo. Questa dichiarazione serve per calcolare la tassa complessiva applicata per il contribuente. Le sanzioni più pesanti sono quelle previste in caso di dichiarazione omessa (da 100% fino a 200% del tributo) o infedele (da 50% a 100%).