Acronimo per Tariffa Igiene Ambientale. E' lo strumento finanziario, istituito dal Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997-articolo 49, previsto per i Comuni allo scopo di coprire i costi di gestione dei rifiuti urbani e di qualunque natura o provenienza giacenti su strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico. E' entrata in vigore l'1 gennaio 1999 con l'intento di sostituite progressivamente la TARSU. Rispetto a quest'ultima si definisce 'tariffa' poiché prevede una quota destinata a coprire i costi di investimento (opere e relativi ammortamenti: per esempio, una discarica, un impianto di riciclo, compostaggio, termovalorizzazione) e i costi di esercizio: la seconda parte della TIA è commisurata alla quantità di servizi conferiti. Rispetto alla TARSU ha introdotto un principio di proporzionalità, sia per i cittadini sia per le imprese, con l'obiettivo di incentivare raccolte differenziate sia della frazione umida sia di quella secca al fine di ridurre i costi di gestione per la collettività. Fra i principali aspetti innovativi si segnalano:
- messa a punto di un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento
- tariffa di riferimento articolata per fasce di utenza e territoriali.
- tariffa di riferimento come base per la determinazione della tariffa e per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti previsti per legge
- agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, esclusa la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (a carico di produttori e utilizzatori)
- applicazione di un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, noto anche com TIA 2, al Titolo IV articolo 238 ha introdotto precisazioni: gli indici reddituali quali parametri da prevedere nei Regolamenti per determinare l'entità della tariffa, l'obbligo a bilancio di evidenziare la quota relativa allo spazzamento delle strade, l'integrale copertur dei costi di gestione entro 4 anni a partire dal 2007, la possibilità di applicare agevolazioni alle utenze domestiche ad uso stagionale o non continuativo. Questo articolo ha accentuato ancor di più il carattere tariffario e non tributario dei costi richiesti dai comuni a cittadini e imprese, con l'obiettivo di promuovere prevenzione, riduzione, riciclo, recupero e tutte quelle forme suscettibili di abbassare i costi di gestione, ridurre gli impatti ambientali e gli oneri per cittadini e imprese, premiando anche sul piano tariffario comportamenti virtuosi degli stessi cittadini e imprese.