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Massimo Zonca

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Norme

Etichettatura / L'Ambientale è rinviata al nuovo anno

Con la norma approvata il 19 maggio, tutto viene posticipato al 1° gennaio 2022

Massimo Zonca

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Con l’approvazione avvenuta ieri, 19/5, alla Camera della conversione in legge del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, num. 41) è stata fatta chiarezza sulla questione dell’obbligo di etichettatura ambientale e dei prodotti in vendita ma senza la suddetta etichettatura.

L’art 39 della legge di conversione del DL 22 marzo 2021, num 41, ha previsto infatti che TUTTA la questione di etichettatura ambientale (indicazione del tipo di materiale e del corretto smaltimento dell’imballaggio) è sospesa fino al 31.12.2021 ed entra in vigore il 1 gennaio 2022. Come ricordate vi era la strana situazione in cui, dal 23 settembre 2020, era obbligatoria l’indicazione – da parte dei produttori di imballaggi – della natura del materiale (secondo la codifica prevista dalla decisione UE 127/99) mentre era stata sospesa fino al 31/12/2021 l’indicazione circa il corretto smaltimento (cassonetto carta o plastica e la dicitura “segui le indicazioni del tuo comune). Con la norma approvata ieri tutto viene rimandato a partire dal 1 gennaio 2022.
Inoltre è stata inserita anche la salvaguardia per i prodotti attualmente in commercio e che non riportano tale etichettatura: i prodotti privi dei requisiti di etichettatura e già immessi al commercio o etichettati al 1 gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.

In altre parole a partire dal 1 gennaio 2022 diviene obbligatorio utilizzare i packaging aggiornati con le indicazioni dell’etichettatura ambientale e per ciò che verrà prodotto al 31.12.2021 e fino ad esaurimento scorte non vi è questo obbligo.

Altre questioni circa l’etichettatura ambientale sono affrontate in una circolare del MITE (o Ministero della Transizione Ecologica) del 17 maggio di quest'anno.

  1. Si conferma l’obbligo in capo ai produttori di imballaggi della indicazione della natura dei materiali (pag 7)
  2. La possibilità di inserire il tipo di materiale in “documenti di trasporto o su altri supporti esterni anche digitali” della natura degli imballaggi terziari o da trasporto che sono neutri o non prevedono stampa (scatole anonime, film estensibile, interfalde) (pag. 8)
  3. Per imballaggi multilingua o con poco spazio residuo è previsto “il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese.” (pag.9)
  4. Per gli imballaggi destinati all’esportazione si riporta che “In attesa di un coordinamento europeo …, appare opportuno quindi escludere dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino. Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.” (pag 9)
  5. Ricorso al digitale: per tutti gli imballaggi è comunque consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).